Erwägungen (7 Absätze)
E. 2 Nella propria impugnativa, il ricorrente sostiene, in sostanza, che l’assenza di organi della C._____ Sagl in liquidazione risultante dal registro di commercio non
E. 4 Occorre dunque esaminare se la C._____ Sagl in liquidazione possa essere considerata priva di uno degli organi prescritti ai sensi dell’art. 731b cpv. 1 cifra 1 CO e, in caso affermativo, se l’UEF abbia agito correttamente rifiutandosi di dare seguito alla domanda di continuazione formulata dal ricorrente. 4.1.1. La notificazione degli atti esecutivi è disciplinata dagli artt. 64 segg. LEF. Giusta l’art. 65 cpv. 1 cifra 2 LEF se l’esecuzione è diretta contro una persona giuridica o contro una società, la notificazione si fa al rappresentante delle medesime, e cioè per una società a garanzia limitata, a qualunque membro dell’amministrazione o della direzione, come pure a qualunque direttore o procuratore. Se tali persone non si trovano in ufficio, la notificazione può tuttavia essere fatta a un altro funzionario o impiegato (art. 65 cpv. 2 LEF), rispettivamente al domicilio del rappresentante della società o nel luogo in cui suole esercitare la sua attività nelle mani di una persona adulta della sua famiglia o a un suo impiegato (art. 64 cpv. 1 LEF; DTF 134 III 112 consid. 3.2; 72 III 73; sentenza del Tribunale federale 5A_167/2013 del 29 agosto 2013 consid. 3.1). La notificazione viene eccezionalmente fatta mediante pubblicazione quando il domicilio del debitore è sconosciuto o persiste a sottrarsi alla notificazione (art. 66 cpv. 4 LEF). A causa dell’elevato rischio che il debitore non venga effettivamente a conoscenza della pubblicazione e poiché essa può ledere la sua reputazione, è possibile ricorrere alla notifica tramite pubblicazione solamente in ultima ratio, quando non esistono altri mezzi per raggiungere il debitore (DTF 136 III 573 consid. 5; 112 III 6 consid. 4). È quindi necessario che, nonostante le ricerche e gli sforzi ragionevolmente esigibili da parte dell’escutente e dell’UEF, risulti concretamente impossibile effettuare una
E. 4.2 Nel caso in esame, dagli atti risulta che l’UEF ha notificato il precetto esecutivo n. Z.1._____, emesso il 17 marzo 2025, alla C._____ Sagl l’8 maggio 2025 (act. UEF 2). Dall’estratto del registro di commercio emerge tuttavia che, a seguito della cancellazione della presidente della gerenza D._____, intervenuta il 15 ottobre 2025, la società è rimasta priva di organi di rappresentanza. Da quel momento essa non dispone più di alcuna persona alla quale possano essere validamente notificati atti esecutivi ai sensi dell’art. 65 cpv. 1 cifra 2 LEF. Dalle verifiche svolte dall’UEF risulta inoltre che la società non disporrebbe più di uffici, stabili o magazzini presso l’indirizzo iscritto a registro di commercio di O.1._____
E. 4.3 Per questi motivi, il ricorso del 24 novembre 2025 dev’essere accolto. Di conseguenza, vista la domanda di continuazione del ricorrente del 31 ottobre 2025 (act. UEF 3), dev’essere fatto ordine all’UEF di dare seguito alla domanda di proseguimento, procedendo per via edittale alla notificazione degli atti esecutivi. 5. Per legge non viene prelevata alcuna tassa di giustizia e non vengono assegnate indennità (artt. 20a cpv. 2 cifra 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 dell’Ordinanza sulle tasse riscosse in applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento [OTLEF, RS 281.35]).
E. 5 / 7
notifica effettiva al debitore tramite uno dei mezzi previsti dagli artt. 64, 65 e 66,
cpv. 1-3 LEF (DTF 129 III 556 consid. 4; 119 III 60 consid. 2a; 112 III 6 consid. 4).
4.1.2. Nel caso in cui una persona giuridica, quale una società a garanzia limitata,
sia priva di uno degli organi prescritti dalla legge e non disponga di impiegati o di
altre persone suscettibili di ricevere notificazioni ai sensi dell’art. 65 cpv. 1 cifra 2 e
cpv. 2 LEF, l’UEF deve rinviare i creditori al giudice competente ai sensi
dell’art. 731b CO, disposizione applicabile per analogia alla Sagl in virtù del rinvio
contenuto nell’art. 819 CO. Tale norma prevede che un azionista (rispettivamente,
un socio) o un creditore può chiedere al giudice di prendere le misure necessarie
se la società è priva di uno degli organi prescritti. Il giudice può, segnatamente,
assegnare alla società, sotto comminatoria dello scioglimento, un termine per
ripristinare la situazione legale, nominare l’organo mancante o pronunciare lo
scioglimento della società e ordinarne la liquidazione secondo le prescrizioni
applicabili
al
fallimento
(art. 731b
cpv. 1bis
CO;
ANGST/RODRIGUEZ,
in:
Staehelin/Bauer/Lorandi [edit.], Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs
– Basler Kommentar, 3a ed. 2021, art. 65 n. 10a). La giurisprudenza cantonale
aderisce a tale soluzione. Sia l’autorità di vigilanza del Cantone Ticino sia quella del
Cantone Ginevra hanno ritenuto che la procedura di ripristino della situazione legale
prevista dall’art. 731b CO debba, di principio, precedere la notificazione degli atti
esecutivi mediante pubblicazione ai sensi dell’art. 66 cpv. 4 LEF. Farebbe
eccezione il caso in cui sussistano chiari indizi che la società escussa si sia
deliberatamente privata dei propri organi allo scopo di sottrarsi alla notificazione
degli atti esecutivi. In tali casi, la notificazione mediante pubblicazione si
giustificherebbe anche in assenza di una preventiva procedura volta al ripristino
della situazione legale (sentenza del Tribunale d’appello della Repubblica e
Cantone Ticino 15.2020.31 del 17 giugno 2020 consid. 3.2 e 3.3; sentenza della
Cour de Justice della Repubblica e Cantone di Ginevra A/4336/2015 del 14 aprile
2016 consid. 3).
E. 6 / 7 ___ a O.2._____ (act. A.2; UEF 6). In tali circostanze, al momento della decisione dell’UEF, la notificazione secondo l’art. 65 cpv. 1 cpv. 2 LEF risultava ugualmente oggettivamente impossibile. Tale impossibilità non era tuttavia ancora sufficiente a giustificare il ricorso alla notificazione degli atti esecutivi tramite pubblicazione ai sensi dell’art. 66 cpv. 4 LEF. In una simile situazione, si imponeva l’esperimento della procedura prevista dall’art. 731b CO, finalizzata al ripristino di una situazione conforme alla legge. Soltanto nell’eventualità in cui, nonostante l’esperimento della procedura prevista dall’art. 731b CO, la notificazione di atti esecutivi fosse rimasta oggettivamente impossibile, sarebbe stato giustificato il ricorso, quale ultima ratio, alla notificazione per vie edittale ai sensi dell’art. 66 cpv. 4 LEF. Non occorre esprimersi in questa sede sull’eccezione al rinvio alla procedura prevista dall'art 731b CO applicata dalle autorità di vigilanza dei Cantoni Ticino e Ginevra, non emergendo dagli atti indizi concreti che lascino intendere che l’escussa abbia adottato un comportamento volto a sottrarsi alla notificazione di atti esecutivi. Del resto, il precetto esecutivo n. Z.1._____ è stato regolarmente notificato prima della cancellazione dal registro di commercio dell’organo autorizzato a rappresentare la società (act. UEF 2). Ne consegue che l’UEF ha agito correttamente al momento dell’adozione della propria decisione. Tuttavia, con decisione successiva del 10 marzo 2026, pubblicata sul FUSC il E._____, il Tribunale regionale ha già pronunciato lo scioglimento della società e ordinato la sua liquidazione secondo le prescrizioni applicabili al fallimento ai sensi dell’art. 731b cpv. 1bis cifra 3 CO. Ne consegue che la procedura volta al ripristino della situazione legale ai sensi dell’art. 731b cpv. 1 CO deve ritenersi esaurita e la notificazione degli atti esecutivi può ora avvenire mediante pubblicazione ai sensi dell’art. 66 cpv. 4 LEF.
E. 7 / 7 Il Tribunale d’appello pronuncia: 1. Il ricorso è accolto. Di conseguenza, è fatto ordine all’Ufficio esecuzioni e fallimenti Regione Moesa di dare seguito alla domanda di proseguimento nell’esecuzione n. Z.1._____, procedendo alla notificazione per via edittale degli atti esecutivi. 2. Non si prelevano spese processuali né si assegnano indennità. 3. [Rimedi giuridici] 4. [Comunicazioni]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Obergericht des Kantons Graubünden Dretgira superiura dal chantun Grischun Tribunale d'appello del Cantone dei Grigioni Decisione del 9 giugno 2026 comunicata il 10 giugno 2026 N. d’incarto SBK 25 106 Istanza Camera delle esecuzioni e dei fallimenti quale autorità di vigilanza sulla esecuzione e sul fallimento Composizione Moses, presidente Cavegn e Bergamin Togni, attuario Parti A._____ ricorrente rappresentato da B._____ Oggetto domanda di continuazione Atto impugnato decisione dell’Ufficio esecuzioni e fallimenti Regione Moesa del 14 novembre 2025
2 / 7 Ritenuto in fatto: A. Con precetto esecutivo n. Z.1._____ emesso il 17 marzo 2025 dall’Ufficio esecuzioni e fallimenti Regione Moesa (in seguito: UEF), A._____ ha promosso un’esecuzione nei confronti della C._____ Sagl, con sede a San Vittore, per l’importo di CHF 50.00, oltre spese d’esecuzione. Il precetto esecutivo è stato notificato all’escussa l’8 maggio 2025; quest’ultima vi ha immediatamente interposto opposizione totale. B. Con decisione del 19 settembre 2025, il Tribunale regionale Moesa ha accolto l’istanza di rigetto definitivo dell’opposizione presentata da A._____ il 26 agosto 2025 (n. d’incarto 335.25.270). C. Il 31 ottobre 2025, A._____ ha chiesto all’UEF la continuazione dell’esecuzione. D. Con decisione del 14 novembre 2025, l’UEF ha comunicato di non poter dare seguito a tale domanda in quanto l’escussa sarebbe stata priva di organi. In tali circostanze, l’escutente avrebbe dovuto chiedere al giudice di prendere le misure necessarie ai sensi dell’art. 731b cpv. 1 cifra 1 CO per analogia per rinvio dell’art. 819 CO. E. Contro tale decisione, il 24 novembre 2025 A._____ (in seguito: ricorrente) ha presentato ricorso dinnanzi al Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza sulla esecuzione e sul fallimento. L’escutente postula l’annullamento della decisione impugnata e chiede che venga fatto ordine all’UEF di procedere con la continuazione dell’esecuzione e la notifica all’escusso degli atti esecutivi mediante pubblicazione ai sensi dell’art. 66 cpv. 4 LEF, con protesta di tasse e spese. F. Ne è seguito uno scambio di scritti tra il ricorrente e l’UEF, in particolare con osservazioni del 5, 11 e 23 dicembre 2025. G. Con decisione del 10 marzo 2026, il Tribunale regionale Moesa ha dichiarato lo scioglimento dell’escussa e ne ha ordinato la liquidazione in via di fallimento ai sensi dell’art. 819 in unione con l’art. 731b cpv. 1 CO (pubblicazione sul Foglio ufficiale svizzero di commercio [in seguito: FUSC] del E._____ n. F._____). In seguito, l’8 maggio 2026, lo stesso Tribunale regionale ha dichiarato il fallimento della società già sciolta e sospeso la procedura di fallimento per mancanza di attivi (pubblicazione sul FUSC del G._____ n. H._____). H. Con lettera del 2 giugno 2026, l’UEF ha comunicato che il 1° giugno 2026 la procedura di liquidazione in via di fallimento dell’escussa è stata definitivamente
3 / 7 chiusa per mancanza d’attivi, non avendo nessun creditore provveduto al versamento dell’anticipo richiesto a copertura della quota di spese non coperte dalla massa. Considerando in diritto: 1.1. Giusta l’art. 17 cpv. 1 LEF, salvo i casi in cui la legge prescrive la via giudiziale, è ammesso il ricorso all’autorità di vigilanza – nel Cantone dei Grigioni, la Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale d’appello (art. 11 cpv. 1 dell’Ordinanza concernente l’organizzazione e la gestione del Tribunale d’appello [OOGTA; CSC 173.010] e art. 13 cpv. 1 della Legge d’applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento [LAdLEF; CSC 220.000]) – contro ogni provvedimento di un ufficio d’esecuzione e fallimenti. Il ricorso dev’essere presentato entro dieci giorni dalla data in cui il ricorrente è venuto a conoscenza del provvedimento (art. 17 cpv. 2 LEF). La decisione del 14 novembre 2025 dell’UEF è stata comunicata il medesimo giorno e notificata al ricorrente il 17 novembre 2025 (cfr. tracciamento dell’invio). Il ricorso del 24 novembre 2025, depositato presso l’ufficio postale lo stesso giorno (cfr. tracciamento dell'invio), è stato dunque presentato tempestivamente; esso è quindi ricevibile in ordine. Non è pertanto necessario entrare nel merito della censura sollevata dal ricorrente riguardante l’assenza di indicazione dei rimedi giuridici (act. A.1 ad 2.1). 1.2. Giusta l’art. 206 cpv. 1 prima frase LEF tutte le esecuzioni in corso contro il fallito cessano di diritto e non si possono promuovere durante la procedura di fallimento nuove esecuzioni per crediti sorti prima della dichiarazione di fallimento, purché non siano già giunte allo stadio della realizzazione (cfr. art. 199 cpv. 2 LEF). Secondo l’art. 230 cpv. 4 LEF dopo la sospensione della procedura di fallimento, le esecuzioni promosse prima della dichiarazione di fallimento riprendono il loro corso. Il tempo trascorso tra la dichiarazione di fallimento e la sospensione non si computa nei termini previsti dalla presente legge. Il credito posto in esecuzione, sorto prima della decisione di liquidazione in via di fallimento, ha ripreso il proprio corso con la chiusura definitiva per mancanza di attivi della procedura di liquidazione in via di fallimento (act. D.6). Ne consegue che il ricorrente conserva un interesse attuale e degno di protezione all’emanazione della presente decisione. 2. Nella propria impugnativa, il ricorrente sostiene, in sostanza, che l’assenza di organi della C._____ Sagl in liquidazione risultante dal registro di commercio non
4 / 7 comporterebbe automaticamente per l’escutente l’obbligo di adire il giudice affinché adotti le misure necessarie ai sensi dell’art. 731b cpv. 1 cifra 1 CO. L’UEF non potrebbe, infatti, invitare l’escutente ad adire il giudice (act. A.1 ad 2.3), dovendo piuttosto procedere direttamente alla notifica mediante pubblicazione ai sensi dell’art. 66 cpv. 4 LEF (act. A.1 ad 2.4 e 2.5). Egli rileva infine che la società non sarebbe neppure priva di organi ai sensi dell’art. 731b CO, essendo questi unicamente privati del diritto di firma (act. A.1 ad 2.2). 3. L’UEF sostiene invece che la C._____ Sagl in liquidazione sia priva di organi vista l’assenta di soci gerenti. In tale situazione, la notifica degli atti esecutivi mediante pubblicazione ai sensi dell’art. 66 cpv. 4 LEF cederebbe sempre il passo alla procedura di ripristino della situazione conforme alla legge prevista dall’art. 731b cpv. 1 cifra 1 CO, in quanto la notificazione mediante pubblicazione dovrebbe rimanere l’ultima ratio (act. A.2, pag. 2 e 3). 4. Occorre dunque esaminare se la C._____ Sagl in liquidazione possa essere considerata priva di uno degli organi prescritti ai sensi dell’art. 731b cpv. 1 cifra 1 CO e, in caso affermativo, se l’UEF abbia agito correttamente rifiutandosi di dare seguito alla domanda di continuazione formulata dal ricorrente. 4.1.1. La notificazione degli atti esecutivi è disciplinata dagli artt. 64 segg. LEF. Giusta l’art. 65 cpv. 1 cifra 2 LEF se l’esecuzione è diretta contro una persona giuridica o contro una società, la notificazione si fa al rappresentante delle medesime, e cioè per una società a garanzia limitata, a qualunque membro dell’amministrazione o della direzione, come pure a qualunque direttore o procuratore. Se tali persone non si trovano in ufficio, la notificazione può tuttavia essere fatta a un altro funzionario o impiegato (art. 65 cpv. 2 LEF), rispettivamente al domicilio del rappresentante della società o nel luogo in cui suole esercitare la sua attività nelle mani di una persona adulta della sua famiglia o a un suo impiegato (art. 64 cpv. 1 LEF; DTF 134 III 112 consid. 3.2; 72 III 73; sentenza del Tribunale federale 5A_167/2013 del 29 agosto 2013 consid. 3.1). La notificazione viene eccezionalmente fatta mediante pubblicazione quando il domicilio del debitore è sconosciuto o persiste a sottrarsi alla notificazione (art. 66 cpv. 4 LEF). A causa dell’elevato rischio che il debitore non venga effettivamente a conoscenza della pubblicazione e poiché essa può ledere la sua reputazione, è possibile ricorrere alla notifica tramite pubblicazione solamente in ultima ratio, quando non esistono altri mezzi per raggiungere il debitore (DTF 136 III 573 consid. 5; 112 III 6 consid. 4). È quindi necessario che, nonostante le ricerche e gli sforzi ragionevolmente esigibili da parte dell’escutente e dell’UEF, risulti concretamente impossibile effettuare una
5 / 7 notifica effettiva al debitore tramite uno dei mezzi previsti dagli artt. 64, 65 e 66, cpv. 1-3 LEF (DTF 129 III 556 consid. 4; 119 III 60 consid. 2a; 112 III 6 consid. 4). 4.1.2. Nel caso in cui una persona giuridica, quale una società a garanzia limitata, sia priva di uno degli organi prescritti dalla legge e non disponga di impiegati o di altre persone suscettibili di ricevere notificazioni ai sensi dell’art. 65 cpv. 1 cifra 2 e cpv. 2 LEF, l’UEF deve rinviare i creditori al giudice competente ai sensi dell’art. 731b CO, disposizione applicabile per analogia alla Sagl in virtù del rinvio contenuto nell’art. 819 CO. Tale norma prevede che un azionista (rispettivamente, un socio) o un creditore può chiedere al giudice di prendere le misure necessarie se la società è priva di uno degli organi prescritti. Il giudice può, segnatamente, assegnare alla società, sotto comminatoria dello scioglimento, un termine per ripristinare la situazione legale, nominare l’organo mancante o pronunciare lo scioglimento della società e ordinarne la liquidazione secondo le prescrizioni applicabili al fallimento (art. 731b cpv. 1bis CO; ANGST/RODRIGUEZ, in: Staehelin/Bauer/Lorandi [edit.], Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs
– Basler Kommentar, 3a ed. 2021, art. 65 n. 10a). La giurisprudenza cantonale aderisce a tale soluzione. Sia l’autorità di vigilanza del Cantone Ticino sia quella del Cantone Ginevra hanno ritenuto che la procedura di ripristino della situazione legale prevista dall’art. 731b CO debba, di principio, precedere la notificazione degli atti esecutivi mediante pubblicazione ai sensi dell’art. 66 cpv. 4 LEF. Farebbe eccezione il caso in cui sussistano chiari indizi che la società escussa si sia deliberatamente privata dei propri organi allo scopo di sottrarsi alla notificazione degli atti esecutivi. In tali casi, la notificazione mediante pubblicazione si giustificherebbe anche in assenza di una preventiva procedura volta al ripristino della situazione legale (sentenza del Tribunale d’appello della Repubblica e Cantone Ticino 15.2020.31 del 17 giugno 2020 consid. 3.2 e 3.3; sentenza della Cour de Justice della Repubblica e Cantone di Ginevra A/4336/2015 del 14 aprile 2016 consid. 3). 4.2. Nel caso in esame, dagli atti risulta che l’UEF ha notificato il precetto esecutivo n. Z.1._____, emesso il 17 marzo 2025, alla C._____ Sagl l’8 maggio 2025 (act. UEF 2). Dall’estratto del registro di commercio emerge tuttavia che, a seguito della cancellazione della presidente della gerenza D._____, intervenuta il 15 ottobre 2025, la società è rimasta priva di organi di rappresentanza. Da quel momento essa non dispone più di alcuna persona alla quale possano essere validamente notificati atti esecutivi ai sensi dell’art. 65 cpv. 1 cifra 2 LEF. Dalle verifiche svolte dall’UEF risulta inoltre che la società non disporrebbe più di uffici, stabili o magazzini presso l’indirizzo iscritto a registro di commercio di O.1._____
6 / 7 ___ a O.2._____ (act. A.2; UEF 6). In tali circostanze, al momento della decisione dell’UEF, la notificazione secondo l’art. 65 cpv. 1 cpv. 2 LEF risultava ugualmente oggettivamente impossibile. Tale impossibilità non era tuttavia ancora sufficiente a giustificare il ricorso alla notificazione degli atti esecutivi tramite pubblicazione ai sensi dell’art. 66 cpv. 4 LEF. In una simile situazione, si imponeva l’esperimento della procedura prevista dall’art. 731b CO, finalizzata al ripristino di una situazione conforme alla legge. Soltanto nell’eventualità in cui, nonostante l’esperimento della procedura prevista dall’art. 731b CO, la notificazione di atti esecutivi fosse rimasta oggettivamente impossibile, sarebbe stato giustificato il ricorso, quale ultima ratio, alla notificazione per vie edittale ai sensi dell’art. 66 cpv. 4 LEF. Non occorre esprimersi in questa sede sull’eccezione al rinvio alla procedura prevista dall'art 731b CO applicata dalle autorità di vigilanza dei Cantoni Ticino e Ginevra, non emergendo dagli atti indizi concreti che lascino intendere che l’escussa abbia adottato un comportamento volto a sottrarsi alla notificazione di atti esecutivi. Del resto, il precetto esecutivo n. Z.1._____ è stato regolarmente notificato prima della cancellazione dal registro di commercio dell’organo autorizzato a rappresentare la società (act. UEF 2). Ne consegue che l’UEF ha agito correttamente al momento dell’adozione della propria decisione. Tuttavia, con decisione successiva del 10 marzo 2026, pubblicata sul FUSC il E._____, il Tribunale regionale ha già pronunciato lo scioglimento della società e ordinato la sua liquidazione secondo le prescrizioni applicabili al fallimento ai sensi dell’art. 731b cpv. 1bis cifra 3 CO. Ne consegue che la procedura volta al ripristino della situazione legale ai sensi dell’art. 731b cpv. 1 CO deve ritenersi esaurita e la notificazione degli atti esecutivi può ora avvenire mediante pubblicazione ai sensi dell’art. 66 cpv. 4 LEF. 4.3. Per questi motivi, il ricorso del 24 novembre 2025 dev’essere accolto. Di conseguenza, vista la domanda di continuazione del ricorrente del 31 ottobre 2025 (act. UEF 3), dev’essere fatto ordine all’UEF di dare seguito alla domanda di proseguimento, procedendo per via edittale alla notificazione degli atti esecutivi. 5. Per legge non viene prelevata alcuna tassa di giustizia e non vengono assegnate indennità (artt. 20a cpv. 2 cifra 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 dell’Ordinanza sulle tasse riscosse in applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento [OTLEF, RS 281.35]).
7 / 7 Il Tribunale d’appello pronuncia: 1. Il ricorso è accolto. Di conseguenza, è fatto ordine all’Ufficio esecuzioni e fallimenti Regione Moesa di dare seguito alla domanda di proseguimento nell’esecuzione n. Z.1._____, procedendo alla notificazione per via edittale degli atti esecutivi. 2. Non si prelevano spese processuali né si assegnano indennità. 3. [Rimedi giuridici] 4. [Comunicazioni]